L’accreditamento degli enti di servizio civile provinciale ha lo scopo di assicurare le condizioni perché l’impiego dei volontari sia efficace, in termini di utilità per la collettività ed efficiente in rapporto alle risorse pubbliche impiegate; si vuole altresì garantire che la proposta rivolta ai giovani sia chiaramente definita e comunicata in modo trasparente, e che l’esperienza di servizio civile costituisca effettivamente un momento di crescita personale e di miglioramento delle capacità dei giovani. L’accreditamento consiste perciò nell'accertamento del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi adeguati e delle competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile provinciale richiesti agli enti, nonché nell'accertamento del mantenimento nel tempo dei predetti requisiti.

Ai fini dell'accreditamento gli enti sono tenuti a dimostrare i requisiti richiesti dall'art. 3 della legge n. 64 del 2001, e cioè:

  • assenza di scopo di lucro;
  • capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile provinciale;
  • corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dall’art. 1 della stessa legge n. 64;
  • svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

Ulteriori condizioni per l’accreditamento sono rappresentate:

  • dall’ubicazione della sede legale dell’ente titolare dell’accreditamento nell’ambito del territorio dello Stato italiano;
  • dalla sottoscrizione, da parte del responsabile legale di ogni ente che intenda entrare nel servizio civile, di una “Carta di impegno etico del servizio civile provinciale", per ribadire che l’intero sistema partecipa della stessa cultura del servizio civile provinciale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti.

La normativa di riferimento e la modulistica necessaria sono riconducibili alla Circolare del 23 settembre 2013 concernente le Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile provinciale.

Servizio Civile Provinciale

Servizio Civile Nazionale